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giovedì 5 aprile 2012

IO, BAMBINO DISABILE A SCUOLA

LA QUESTIONE - I bambini disabili hanno diritto all’istruzione al pari di ogni altro bambino. Spesso però il sistema scolastico non è pronto ad accogliere questa realtà. Come tutelare allora i diritti di questi bambini?

ll piccolo G. di undici anni, all’età di 18 mesi è stato ricoverato presso il Reparto di Neurologia dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù dal 4/11/02 al 28/11/02. Nella scheda di dimissionesi legge : “…Dimesso con diagnosi: Arterioterapia occlusiva progressiva dell’infanzia (sindrome di Moya Moya), con secondaria emiparesi destra ed epilessia parziale.…”.
La  malattia di Moya Moya di cui è affetto il piccolo G. è caratterizzata da una stenosi lentamente progressiva con obliterazione dei larghi vasi della base del cervello. E’ importante evitare tutte le cause di iperventilazione o comunque di ipotensione. Pertanto è consigliato evitare, per quanto possibile, le crisi di pianto e tutte le situazioni che possono portare ad iperventilazione.
Viste e accertate le particolari condizioni psicofisiche del piccolo G. è necessario che il bambino sia sempre assistito nelle ore scolastiche da un insegnante di sostegno che lo accompagni nello svolgimento di tutte le attività didattiche e extra-didattiche al fine di consentire un percorso formativo alla pari degli altri bambini.
Nonostante le richieste avanzate nei confronti dell’istituto scolastico nella persona del Preside ad oggi il bambino è assistito da un insegnante per un numero di ore inferiore a quelle necessarie.
Tale situazione non consente una regolare frequenza del bambino a scuola date le sue condizioni di salute.

LA GIURISPRUDENZA - Sulla delicata questione è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 80/2010.
Sotto il profilo normativo, il diritto all’istruzione dei disabili è oggetto di specifica tutela da parte sia dell’ordinamento internazionale che di quello interno. In particolare, per quanto attiene alla normativa internazionale, viene in rilievo la recente Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione». Diritto, specifica la Convenzione in parola, che deve essere garantito, anche attraverso la predisposizione di accomodamenti ragionevoli, al fine di «andare incontro alle esigenze individuali» del disabile (art. 24, par. 2, lett. c), della Convenzione).
Inoltre la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nel fissare i principi della piena integrazione delle persone disabili, agli artt. 12 e 13 garantisce loro il necessario sostegno per mezzo di docenti specializzati, al fine della loro integrazione scolastica.
In particolare, l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), assicura l’integrazione scolastica degli alunni disabili con interventi adeguati al tipo ed alla gravità dell’handicap, compreso il ricorso all’ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi, nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti ed alunni, indicato al comma 3 della suddetta disposizione, in presenza di handicap particolarmente gravi.
In particolare, il citato art. 40 non generalizza tutti i casi di disabilità, ma si ispira al diverso principio secondo il quale ciascun intervento deve tener conto del grado e della tipologia di deficit di cui è portatore il singolo individuo, ponendosi, in tal modo, in linea di continuità con quanto già previsto dagli artt. 3, 12, 16 e 17 della legge n. 104 del 1992, in ambito di istruzione e di formazione professionale dei disabili.
Anche la Costituzione, nel riconoscere valore fondamentale alla persona come individuo, pone, a tal fine, a carico della collettività un obbligo di solidarietà, assumendo nel caso concreto rilievo l’art. 38, commi terzo e quarto, Cost., che sanciscono il diritto dei disabili all’educazione assegnando il correlativo obbligo allo Stato.
Non consentire ad un alunno disabile il regolare svolgimento delle lezioni è in contrasto con gli artt. 4, 35 e 38, terzo comma, Cost., perché vengono così meno le condizioni minime per l’integrazione scolastica del piccolo, con ripercussioni negative sull’avviamento professionale, limitando pieno sviluppo della sua personalità, la sua effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese. Inoltre tale politica scolastica  introdurrebbe un regime discriminatorio illogico e irrazionale che non tiene conto del diverso grado di disabilità di tali persone, incidendo così sul nucleo minimo dei diritti del bambino.
La situazione del piccolo G. è stata perfettamente rappresentata all’istituto scolastico ed è stato espressamente richiesto dai genitori un incremento delle ore dell’insegnante di sostegno. Richiesta che però non è stata accolta dall’istituto , con la conseguenza che oggi il bambino è assistito per un numero di ore inferiori a quelle alle quali avrebbe diritto e  questo numero di ore è insufficiente per la regolare partecipazione del bambino alle lezioni.

CONCLUSIONI - In base a quanto fin qui esposto, i genitori del piccolo hanno così deciso di sporgere querela a mezzo del proprio legale nei confronti del Preside dell’istituto ritenendo integrato il  reato  di cui all’art. 328 c.p.,primo comma, per “omissione e rifiuto di atti d’ufficio” e di agire sul piano civile al fine di ottenere l’adempimento degli obblighi posti a suo carico e spettanti per legge.

Dott.ressa Alessia Maria Di Biase


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martedì 27 marzo 2012

Stalking, cosa dice la legge

Approfondimento a cura della Dott.ssa Alessia Maria Di Biase

Dott.ssa Alessia Maria Di Biase 
Recentemente la Corte di Cassazione è stata chiamata a decidere sulla seguente questione: L’invio reiterato di mails ad una persona (nella fattispecie la ex fidanzata), al fine di cagionarle sofferenza e privarla della serenità come deve essere punito?
Gli elementi costitutivi del reato: due sono le fattispecie criminose che vengono in rilievo: la molestia e lo stalking. Per quanto riguarda il primo reato, disciplinato dall’art.660, titolo I, libro III del vigente codice penale, scopo della norma è quello di tutelare la tranquillità pubblica per l’incidenza che il suo turbamento ha sull’ordine pubblico, sicché l’interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa. 

Perché una condotta, valutata secondo la psicologia normale media, assuma rilievo, ai fini della configurabilità del reato in parola, non è sufficiente che essa sia di per sé molesta o arrechi disturbo, ma è altresì necessario che sia accompagnata da “petulanza o altro biasimevole motivo”, in tal caso l’agente è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516,00 euro. 

Con la prima caratteristica deve intendersi un modo di agire del soggetto pressante, indiscreto e impertinente, che sgradevolmente interferisca nella sfera della libertà e della quiete di altre persone, pur nella consapevolezza di non essere gradito; mentre la seconda accezione è riferita ad ogni altro riprovevole movente che abbia praticamente gli stessi effetti della petulanza.

E’ indubbio che l’invio di continue e-mails, senz’altro invade la libertà personale di un soggetto, arrecandole turbamento e disturbo, ma, il comportamento pur essendo di per sé, oggettivamente molesto, tuttavia se non sorretto da una condotta “petulante o da altro biasimevole motivo” che, alla luce di quanto appena detto, è elemento necessario ai fini della configurabilità della contravvenzione presunta, non è punibile a norma dell’art.660 c.p..

Sul delicato argomento, in diverse e ripetute occasioni si è pronunciata la Suprema Corte, sostenendo che sono considerati atteggiamenti molesti, tutti quegli atteggiamenti come ad esempio, il pedinamento, l’indesiderato corteggiamento, il continuo invio di sms telefonici, il disturbo recato col mezzo del telefono o altri mezzi analoghi di comunicazione a distanza. 

Ciò non di meno, è necessario citare una recente sentenza (Cass. Civ. n. 24510/2010), nella quale i giudici della Corte di Cassazione, chiamati a pronunciarsi sulla questione, hanno affermato che l’invio di un messaggio di posta elettronica che provochi turbamento o fastidio nel destinatario, non rientri nella condotta della disposizione di cui all’art. 660 c.p.. Invero tale condotta , potrebbe invece essere compresa nella più grave e ampia categoria degli “ atti persecutori” disciplinati dall’ art. 612 bis, c.p.,introdotto con il D.L. 23 Febbraio 2009, n.11 (decreto Maroni), comunemente chiamato “stalking”, posto che la norma punisce per tali fatti, chiunque attraverso condotte reiterate, minaccia o molesta una persona in modo tale da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura.

La fattispecie in questione è punita con pene ben più severe rispetto al reato di molestia. 

In tal caso infatti, il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Cionondimeno la pena è aumentata qualora il fatto sia compiuto dal coniuge, separato o divorziato, ovvero in danno di un minore e negli altri casi previsti dalla legge. 

 La fattispecie in questione è punita con pene ben più severe rispetto al reato di molestia. 
In tal caso infatti, il colpevole è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. 
Cionondimeno la pena è aumentata qualora il fatto sia compiuto dal coniuge, separato o divorziato, ovvero in danno di un minore e negli altri casi previsti dalla legge.

Pertanto, tornando al caso in esame, anche se, ricevere continuamente mails, tanto più che indesiderate, a parere della giurisprudenza non costituisce il reato di molestia, non si può certo affermare che il fatto non sia però idoneo a procurare turbamento nell’animo di chi le riceve.
Infatti, il soggetto destinatario del messaggio, seppure non costretto a leggerlo, è comunque costretto a visualizzarlo nella propria casella di posta elettronica, venendo così violato, oltre alla propria libertà personale anche il diritto costituzionalmente garantito posto a tutela della libertà della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (art.15 Cost.).
Appare probabile quindi, che, per le ragioni considerate, nei confronti di chi invia continuamente e-mails contro la volontà del destinatario, venga ipotizzata una responsabilità punibile ex art. 612 bis c.p..



Dott.ssa Alessia Maria Di Biase  

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martedì 30 dicembre 2008

Australia, scoppia la polemica per la legge anti-topless

La notizia fa il giro del mondo. La proposta ha dell’assurdo, ma anche la protesta potrebbe risultare esagerata.

Chi credeva che l’Italia fosse la patria del bigottismo si deve ricredere, o forse no. Forse no, poiché la proposta di legge del reverendo parlamentare Fred Nile, ha scaturito non poche proteste. L’esposizione dei seni delle donne dev’essere vietata per tutelare le famiglie che affollano le spiagge secondo il deputato del Nuovo Galles del Sud e importanti uomini politici dello Stato lo hanno appoggiato.
Per la California dell’emisfero australe sarebbe un bel colpo. Se in Australia dibattono sulla tetta in evidenza o meno, certo che stanno messi proprio bene e non soffriranno di quei problemi che affliggono il nostro Bel Paese. Sicuramente un donna in topless può dar anche fastidio, specie se la donna in questione avesse un aspetto decadente, ma credo che basterebbe non guardare e se qualche bambino ci gettasse un occhio, certo non avrebbe gravi problemi di salute.
Intanto in un Paese come l’Australia, dove l’abbronzatura è molto amata, la gente infuriata insorge, affidandosi a molte radio popolari. E se le nostrane radio nazionali concedessero libero spazio ai cittadini, sconfortati dalle gesta dei politici di Montecitorio, la musica probabilmente non troverebbe più posto.

Francesco Favia



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